Bonus infanzia, requisiti definiti in Gazzetta Ufficiale

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Di bonus infanzia e sostegni vari alla maternità abbiamo parlato in più occasioni, portando all’attenzione di tutte le mamme anche le proposte un po’ bizzarre ma quanto mai appetibili, come quella degli 800 euro al mese per le neomamme a casa fino ai 3 anni dei figli. Oggi parliamo del bonus bebè 2015 così come definito in Gazzetta Ufficiale. 

Andiamo a spulciare il decreto che parla dell’assegno per incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno.

Articolo 1 – il bonus dipende da ISEE e nucleo familiare

Nella legge si specifica subito che l’entità del bonus dipende dal reddito del nucleo familiare che si può certificare tramite ISEE e dalla composizione stessa della famiglia che accoglie il bambino.

Articolo 2 – i beneficiari del bonus infanzia

Possono fare richiesta del bonus bebè 2015 tutti i nuclei familiari per un figlio nato o adottato tra il primo gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. La domanda deve essere fatta da un genitore convivente con il figlio e al momento di presentazione della domanda il nucleo deve avere un ISEE in corso di validità che non supera i 25.000 euro.

Articolo 3 – la misura dell’assegno

L’assegno è fissato in un importo annuo di 960 euro per figlio ma coloro che hanno un ISEE che non supera i 7.000 euro possono ottenere un importo pari a 1920 euro l’anno. L’assegno è corrisposto dall’INPS in rate mensili di 80 euro o di 160 euro. L’assegno è concesso a partire dalla nascita del bambino o dall’ingresso nel nucleo famigliare fino al compimento dei 3 anni..

Articolo 4 – modalità di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata all’INPS per via telematica, dal giorno di nascita del bambino (o di ingresso nel nucleo familiare) e non oltre il termine di 90 giorni dal verificarsi dell’evento. Se si supera questo termine l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda. Si può presentare una sola domanda per ciascun figlio e il genitore richiedente deve autocertificare i requisiti che danno titolo alla concessione. La domanda, in caso di incapacità di agire del genitore, può essere inoltrata dal legale rappresentante.

Articolo 5 – motivi di decadenza del beneficio

Qualora vengano meno i requisiti reddituali, l’assegno è revocato. La decadenza del beneficio c’è anche in altri casi:

1. Decesso del figlio;
2. Revoca dell’adozione;
3. Decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
4. Affidamento del figlio a terzi;
5. Affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda.

Il genitore che ha effettuato la domanda deve comunicare tempestivamente all’INPS la variazione della situazione e l’assegno è interrotto immediatamente. Qualora si verifichi il quinto caso indicato, la domanda può essere effettuata dal genitore affidatario a patto che abbia i requisiti per fare la richiesta, entro i 90 giorni dall’evento.

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