Congedo parentale, con quanto anticipo deve essere richiesto?

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Il testo unico sulla maternità a la paternità parla di un anticipo di 15 giorni rispetto al periodo di fruizione del congedo parentale. Una mamma o un papà lavoratori, quindi, dovranno comunicare all’azienda di voler stare qualche giorno con i figli, con due settimane di anticipo. Ma le cose cambiano con il nuovo congedo parentale a ore. 

Art. 32 comma 3 del T.U. su maternità e paternità

Il Testo Unico è il primo riferimento normativo da tenere a mente. È qui che citando il congedo parentale classico, si parla di un anticipo di 15 giorni nelle comunicazioni che il genitore deve inviare all’azienda. Si spiega quindi che ai fini dell’esercizio del diritto al congedo parentale,

il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo.

Perché si parla di preavviso di 5 giorni

Il preavviso ridotto, così vogliamo chiamare quello di 5 giorni, è stato introdotto con la legge sul congedo parentale a ore. In questo caso si può far riferimento alla circolare INPS n. 152 sulla “Fruizione del congedo parentale in modalità oraria” che spiega come dopo la fase di sperimentazione “estiva”, adesso saranno queste le regole da rispettare:

A regime, analogamente a quanto avviene attualmente per la fruizione del congedo parentale a giorni, la domanda di congedo parentale dovrà essere presentata all’Istituto prima dell’inizio del congedo, al limite anche lo stesso giorno di inizio di fruizione; su tale regola non incidono i nuovi termini di preavviso previsti dall’art. 32, comma 3, del T.U. maternità/paternità per la richiesta del congedo parentale al datore di lavoro. Si rammenta che, salvi i casi di oggettiva impossibilità, il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e criteri definiti dai contratti collettivi e comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni, in caso di richiesta di congedo parentale mensile o giornaliero, e non inferiore a 2 giorni in caso di congedo orario (art. 32, comma 3, T.U.).

 

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